Per quanto concerne gli orari invece le nuove fasce di reperebilità si è poi espressa la Cassazione: la giurisprudenza è orientata nel senso di ritenere sanzionabile, a livello disciplinare, il dipendente che non si faccia trovare dal medico dell’Inps, ma andato via il medico fiscale, il dipendente non ha più l’obbligo della reperibilità e si può assentare dalla propria dimora. Il chiarimento, peraltro, proviene da una “fonte ufficiale” come la Cassazione che, con una sentenza dei Supremi Giudici. n.21/2008 del 21.04.2008, sez. giurisdizionale per la regione Trentino Alto-Adige.
Sul caso di un lavoratore era uscito immediatamente dopo la visita fiscale e, per questo, aveva bacchettato dall’Inps e dal datore di lavoro che hanno però avuto torto di fronte agli Ermellini.
CONTINUA A LEGGERE